IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  4  dicembre  1956  n.  1404,  recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri enti sotto qualsiasi forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto  l'art.  77  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base a
quale lo  speciale  Ufficio  liquidazioni  presso  il  Ministero  del
tesoro,  di  cui  alla succitata legge n. 1404/1956 - ora Ispettorato
generale per gli affari e  la  gestione  del  patrimonio  degli  enti
disciolti,  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 1988, ne 396 - provvede alla prosecuzione  della
liquidazione delle gestioni non chiuse;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con il quale sono stati individuati,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  12-bis  della  legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le
gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina
dei Commissari liquidatori delle Casse  mutue  di  malattia  per  gli
esercenti   attivita'   commerciali,   per  gli  artigiani  e  per  i
coltivatori diretti;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito
con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331,  di  cessazione
delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
  Vista  la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Gazzetta Ufficiale n. 16
del 18 gennaio 1957, istitutiva della Federazione nazionale  e  delle
casse mutue di malattia per gli artigiani;
  Visti  gli  atti  della  gestione liquidatoria della Casse mutua di
malattia per gli artigiani di Modena;
  Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente  sono
ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione  del  patrimonio
dell'Ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
  Visti  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa  della gestione
liquidatoria  di  cui  trattasi,  dai  quali  risulta  un  avanzo  di
liquidazione di L. 12.901.004;
  Atteso  che  per  l'avanzo  finale  di liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua  di  malattia  per
gli artigiani di Modena e' chiusa a tutti gli effetti.